Legge del 1962 numero 1338 art. 22


A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B, n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla L. 20 febbraio 1958, n. 55, sono sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente legge.

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