Legge del 1962 numero 1338 art. 14


A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori all'entrata in vigore della L. 4 aprile 1952, n. 218, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1962, la facoltà di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante dall'applicazione nei loro riguardi del metodo di liquidazione previsto dai primi tre commi dell'art. 29 della citata L. 4 aprile 1952, numero 218.
L'art. 29 indicato al comma precedente si applica anche agli iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie, nonché alle pensioni a carico del ruolo stesso vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

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