Legge del 1962 numero 1338 art. 11


[Possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti coloro che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione effettiva nell'assicurazione stessa, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi, a condizione che la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria venga presentata all'Istituto prima del compimento, da parte dell'assicurato, dell'età di 45 anni per le donne e di 50 per gli uomini (12/b).
Tuttavia, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di prosecuzione volontaria può essere presentata da coloro che possano far valere le condizioni di contribuzione di cui al comma precedente qualunque sia la loro età] (Articolo abrogato dall'art. 16, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432)

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