Legge del 1961 numero 729 art. 9


1. Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa. La distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare.
2. Le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., su richiesta degli interessati e sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.
3. Il divieto previsto dal presente articolo ha effetto dalla data della pubblicazione di apposito avviso, a cura del concessionario, sul Foglio degli annunzi legali delle singole Prefetture competenti per territorio, recante notizia dell'avvenuta approvazione del progetto di ciascuna strada.
4. Le disposizioni contenute nei commi primo e secondo non si applicano agli impianti di telecomunicazioni.
5. Per quanto riguarda le modalità per la esecuzione degli spostamenti degli impianti di telecomunicazione in conseguenza della costruzione e dell'ampliamento di autostrade e per i relativi oneri si provvede con accordi tra i Ministri per i lavori pubblici e per le poste e le telecomunicazioni.

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