Legge del 1960 numero 1612 art. 3


Lo spedizioniere doganale non può senza giustificato motivo, rifiutare il proprio ufficio.
Il Consiglio dell'albo compartimentale delegherà, a turno fra gli iscritti, uno o più spedizionieri doganali accreditati presso le dogane perché prestino gratuitamente la loro opera nei casi di operazioni doganali per conto di persone sprovviste di mezzi, di operai rimpatriati, di profughi e simili.

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