Legge del 1960 numero 1612 art. 16


Disposizioni finali
Le norme per l'applicazione della presente legge e per la gestione e l'amministrazione del fondo di cui all'art. 15 saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (L'articolo unico, L. 4 marzo 1969, n. 88 ha così modificato l'art. 15. Il comma secondo dello stesso articolo unico ha, inoltre, così disposto:
«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere approvate le norme regolamentari con la procedura prevista dall'art. 16 della L. 22 dicembre 1960, n. 1612».

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