Legge del 1960 numero 1612 art. 15


Fondo previdenziale
È costituito un fondo avente carattere previdenziale e assistenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinati annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti.
Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale il fondo di previdenza e di assistenza a favore degli spedizionieri doganali è autorizzato a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere deliberata dal consiglio d'amministrazione del fondo e sottoposta all'approvazione dei Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale (L'articolo unico, L. 4 marzo 1969, n. 88 ha così modificato l'art. 15. Il comma secondo dello stesso articolo unico ha, inoltre, così disposto:
«Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere approvate le norme regolamentari con la procedura prevista dall'art. 16 della L. 22 dicembre 1960, n. 1612».

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