Legge del 1960 numero 1612 art. 14


Il Consiglio nazionale:
a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle finanze;
b) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli compartimentali;
c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'art. 12;
d) [redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali sulla base delle proposte dei consigli compartimentali] (Lettera abrogata dall'art. 8, L. 25 luglio 2000, n. 213.);
e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente legge.

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