Legge del 1960 numero 1612 art. 11


[Ogni Consiglio compartimentale delibera i corrispettivi per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali da proporre al Consiglio nazionale per la redazione della tariffa.
Non è consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano, comunque, praticati corrispettivi, inferiori o superiori a quelli approvati dal Consiglio nazionale.
Le eventuali controversie attinenti alla applicazione della tariffa delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio compartimentale] (Articolo abrogato dall'art. 8, L. 25 luglio 2000, n. 213).

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