Legge del 1960 numero 1612 art. 10


I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili (Così sostituito dall'art. 32, D.L. 30 agosto 1993, n. 331)

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