Legge del 1960 numero 1230 art. 3


Le botteghe, costruite ai sensi della presente legge, possono essere assegnate in locazione, ovvero con patto di futura vendita, con l'osservanza delle modalità previste per gli assegnatari degli alloggi dell'Istituto o dell'Ente al quale l'edificio appartiene.
Non possono essere assegnate botteghe costruite con il contributo dello Stato a chi sia proprietario, nello stesso centro urbano, di altri locali che risultino adeguati alle esigenze della sua azienda.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1960 numero 1230 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti