Legge del 1959 numero 741 art. 6


Le norme di cui all'art. 1 della presente legge saranno emanate con decreto legislativo, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o nel minor termine in caso di entrata in vigore della legge applicativa dell'art. 39 della Costituzione (Il termine stabilito dal presente articolo è stato prorogato di quindici mesi dall'art. 2, L. 1° ottobre 1960, n. 1027)

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