Legge del 1958 numero 195 art. 33


INCOMPATIBILITA'
1. I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo.
(Comma così sostituito dall'art. 11, L. 12 aprile 1990, n. 74)
2. I componenti eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, né far parte di consigli di amministrazione di società commerciali. Non possono altresì far parte di organi di gestione di unità sanitarie locali, di comunità montane o di consorzi, nonché di consigli di amministrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di società commerciali e di banche.
(Periodo aggiunto dall'art. 11, L. 12 aprile 1990, n. 74)
3. Del consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilità si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il più anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto maggior numero dei voti e in caso di parità il più anziano di età.
4. Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.
5. I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attività proprie degli iscritti ad un partito politico (Comma aggiunto dall'art. 12, L. 12 aprile 1990, n. 74).

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