Legge del 1949 numero 409 art. 8


I fabbricati ricostruiti col contributo dello Stato, quando entro sei mesi dalla dichiarazione di abitabilità non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato comunale, o, in mancanza, del sindaco per l'assegnazione a favore dei senza tetto. Il canone che gli assegnatari devono corrispondere sarà determinato dalle competenti commissioni mandamentali.

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