Legge del 1949 numero 409 art. 5


La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato, o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, viene così determinata:
a) si stabilisce la spesa occorrente per la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra tenendo conto anche di quella afferente ai vani non destinati ad abitazione. Questa viene ammessa al contributo per la quota riferita ad un volume non superiore a un quarto di quello del fabbricato distrutto;
b) la somma così determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà del fabbricato distrutto in misura non superiore al quinto della somma stessa;
c) la somma risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.
Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.

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