Legge del 1949 numero 409 art. 4


I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto alla spesa ammissibile, a norma del successivo art. 5, per la ricostruzione dei fabbricati e di unità immobiliari che risultino simili per tipo e identici per volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo.
Nei Comuni non capoluogo di provincia è ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore ma comunque non inferiore alla metà del fabbricato distrutto.
In tale caso il contributo di cui all'art. 1 sarà concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato che viene ricostruito senza pregiudizio del diritto al contributo per la ricostruzione della restante parte del fabbricato, purché questa avvenga in unica soluzione entro il 31 dicembre 1955 (Termine prorogato al 30 giugno 1960 dall'art. 1, L. 28 marzo 1957, n. 222 ed al 30 giugno 1965 dalla L. 6 luglio 1960, n. 678).

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