Legge del 1949 numero 409 art. 33


Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.
L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali di cui agli artt. 91 e 92 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è estesa da dieci a venticinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità purché le costruzioni e ricostruzioni siano completate entro il 31 dicembre 1955.
I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e i contratti posti in essere dall'ente concessionario, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili (Comma così sostituito dalla L. 20 dicembre 1960, n. 1611, con effetto dal 1° luglio 1948).
I corrispettivi degli appalti e dei subappalti occorrenti per le ricostruzioni e riparazioni contemplate dal citato decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata (Comma aggiunto dalla L. 20 dicembre 1960, n. 1611).
I benefici e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono applicabili anche alle abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi bellici che sono state ricostruite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

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