Legge del 1949 numero 409 art. 29


In deroga al disposto del secondo comma dell'art. 100 del D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261, per i lavori di riparazione e di ricostruzione eseguiti entro il 28 aprile 1947, per i quali non sia intervenuta entro lo stesso termine la determinazione del contributo diretto in capitale, la concessione dello stesso può essere fatta, su richiesta dell'interessato, in base alle disposizioni del D.Lgs.Lgt. 9 giugno 1945, n. 305.
Per fruire di tali benefici i proprietari devono avanzare domanda al competente Ufficio del genio civile entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

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