Legge del 1949 numero 409 art. 28


Il Ministero dei lavori pubblici e gli Uffici del genio civile, nei limiti delle rispettive competenze, sono autorizzati a concedere i contributi per i lavori di riparazione di cui al D.Lgs. 10 aprile 1947, n. 261 (Il termine indicato è stato prorogato al 31 dicembre 1957, dall'art. 2, L. 28 marzo 1957, n. 222.
), e quelli per la ricostruzione previsti agli artt. 1 e 2 della presente legge, ai proprietari di fabbricati, non facenti parte di centri urbani né di borgate agricole, danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, che non abbiano i requisiti per beneficiare delle provvidenze del D.Lgs. 22 giugno 1946, n. 33. La mancanza di tali requisiti deve risultare da attestazione del competente Ispettorato agrario compartimentale.
La concessione del contributo può essere fatta limitatamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati destinati ad abitazioni e dei locali adibiti permanentemente a scopi agricoli e purché facenti parte integrante dei fabbricati stessi.

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