Legge del 1949 numero 409 art. 16


Le disposizioni degli artt. da 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, sono applicabili ai finanziamenti che la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza-tetto (C.A.S.A.S.) concede, anche ai fini della presente legge, sia con i fondi di sua pertinenza sia con quelli che verranno assegnati ai sensi del successivo art. 36 per agevolare la ricostruzione edilizia.

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