Legge del 1949 numero 409 art. 1


Capo I - Ricostruzione a cura di privati
Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza degl i eventi bellici, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione.
Tale contributo è elevato al 5 per cento per i fabbricati da ricostruire nei Comuni in cui si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici. Lo stesso contributo è elevato rispettivamente al 5 per cento 0 al 4,35 per cento quando i fabbricati da ricostruire ricadono in Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche e igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima o di seconda categoria, sempreché il fabbricato preesistente non fosse già stato costruito secondo le predette norme.
Qualora il proprietari o per procurarsi i fondi necessari per la ricostruzione contragga un mutuo con un istituto di credito fondiario o edilizio ovvero con la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto, il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto agli istituti mutuanti per una somma non superiore a quella del mutuo, mentre l'eventuale residuo contributo viene corrisposto al proprietario alle stesse scadenze.

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