Legge del 1942 numero 1150 art. 45


DISPOSIZIONI FINALI
[1.Rimangono ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri Ministeri ed organi consultivi riguardo ai piani regolatori comunali ed ai regolamenti edilizi, nonché quelle relative ai poteri del (Ministero delle corporazioni) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di impianti industriali].
(Comma abrogato dall'art.2, L.1 giugno 1971, n. 291)
2.Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.

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