Legge del 1942 numero 1150 art. 44


NORME INTEGRATIVE E DI ESECUZIONE DELLA LEGGE
1.Con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri interessati, saranno emanati, a termini degli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il regolamento di esecuzione della presente legge, nonché le norme complementari ed integrative della legge stessa, che si rendessero necessarie.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1942 numero 1150 art. 44"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti