Legge del 1942 numero 1150 art. 41-quater


abrogato
[1.I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.
2.L'autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale].
(Articolo abrogato dall'art. 136, D. Lgs. 6 giugno 2001 n. 378 e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)

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