Legge del 1942 numero 1150 art. 37


TITOLO III - Determinazione dell'indennità di espropriazione RINVIO ALLA LEGGE GENERALE SULLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ
1.Per le espropriazioni dipendenti dall'attuazione dei piani regolatori approvati in base alla presente legge la relativa indennità sarà determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo il disposto degli articoli seguenti.

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