Legge del 1942 numero 1150 art. 30


APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO
1.Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.
(Così sostituito dall'art. 9, L.6 agosto 1967, n. 765)

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