Legge del 1942 numero 1150 art. 22


abrogato
[1. Il (potestà) Sindaco ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio, l'invito a mettersi d'accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò sia necessario per l'attuazione del piano regolatore.
2.Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree.]
(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 5, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166)

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