Legge del 1941 numero 633 art. 92


1. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
2. [Per le fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell'opera a termini dell'art. 105]
(Comma soppresso dall'art. 5, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19)
3. [Il termine decorre dalla data del deposito stesso].
(Comma soppresso dall'art. 5, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19)
4. [Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l'indicazione «riproduzione riservata per quarant'anni»].
(Comma soppresso dall'art. 5, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1941 numero 633 art. 92"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti