Legge del 1941 numero 633 art. 85-bis


1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.
(Articolo aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 23 ottobre 1996, n. 581).

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