Legge del 1941 numero 633 art. 83


1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche.
(Articolo prima modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e poi così sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68)

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