Legge del 1941 numero 633 art. 81


1.Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
(Comma prima modificato dall'art. 14, D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685 e poi così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.)
2.Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
3.Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'art. 54.

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