Legge del 1941 numero 633 art. 78


1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.
(Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68)

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