Legge del 1941 numero 633 art. 60


1. Qualora il Ministero della cultura popolare (ora Presidenza del Consiglio dei Ministri) lo disponga, l'ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

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