Legge del 1941 numero 633 art. 47


1. Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
2. L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'art. 44 della presente legge, è fatto da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare (ora Presidente del Consiglio dei Ministri) secondo le norme fissate dal regolamento.
3. Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

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