Legge del 1941 numero 633 art. 33


CAPO IV - Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere
SEZIONE I - Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche

1. In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.

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