Legge del 1941 numero 633 art. 32


1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.
(Articolo così sostituito prima dall'art. 3, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 e poi dall'art. 3, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154)

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