Legge del 1941 numero 633 art. 32-bis


1. I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.
(Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 e poi così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154).

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