Legge del 1941 numero 633 art. 29


1. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato, [al partito nazionale fascista] alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

(Il partito nazionale fascista, che l'articolo elencava fra gli altri enti titolari di diritto d'autore, è stato soppresso con R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704)

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