Legge del 1941 numero 633 art. 23


1.Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
2. L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare (ora Presidente del Consiglio dei Ministri) sentita l'associazione sindacale competente.

(Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369)

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