Legge del 1941 numero 633 art. 191


1. Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare (ora Presidente del Consiglio dei Ministri);
(Il Ministero della cultura popolare è stato soppresso con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163);
b) dei vice presidenti delle corporazioni delle professioni e delle arti, dello spettacolo e della carta e stampa;
(Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 369)
c) di un rappresentante del p.n.f.
(Il P.N.F. è stato soppresso con R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704);
d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa italiana, di grazia e giustizia, delle finanze, [delle corporazioni] dell'industria e commercio, e di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale
(Il Ministero dell'Africa italiana è stato soppresso con L. 29 aprile 1953, n. 430)
(Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 369);
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione [del Ministero della cultura popolare] della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, del capo dell'ufficio della proprietà letteraria scientifica ed artistica;
f) dei presidenti delle confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle confederazioni suddette particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un rappresentante della confederazione dei lavoratori dell'industria, designato dalla federazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo;
(Le organizzazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 369) ;
g) del presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la cultura popolare (ora Presidente del Consiglio dei Ministri)
(Il Ministero della cultura popolare è stato soppresso con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163).
2. I membri del comitato sono nominati con decreto del [Ministro per la cultura popolare] Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica un quadriennio.

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