Legge del 1941 numero 633 art. 18


1. Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
2. L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.
3. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

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