Legge del 1941 numero 633 art. 156


CAPO III - Difese e sanzioni giudiziarie SEZIONE I - Difese e sanzioni civili § 1 - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica
1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.
(Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140)

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