Legge del 1941 numero 633 art. 142


SEZIONE V - Ritiro dell'opera dal commercio
1. L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.
2. Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
3. Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare (ora Presidenza del Consiglio dei Ministri), il quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.
(Il Ministero della cultura popolare è stato soppresso con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163)
4. Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'Autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

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