Legge del 1941 numero 633 art. 135


1. Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.
2. Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132.

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