Legge del 1941 numero 633 art. 113


1. L'espropriazione è disposta per decreto (reale) presidenziale, su proposta del [Ministro per la cultura popolare] Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato.
(Il Ministero della cultura popolare è stato soppresso con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163)
2. Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.
3. Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

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