Legge del 1941 numero 633 art. 106


1. L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.
2. [L'omissione del deposito impedisce lo acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II di questa legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo].
(Comma abrogato dall'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68)
3. Il Ministro per la cultura popolare (ora la Presidenza del Consiglio dei Ministri) può far procedere al sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme stabilite dal regolamento.
(Il Ministero della cultura popolare è stato soppresso con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1941 numero 633 art. 106"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti