Legge del 1941 numero 633 art. 105


1. Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare (ora la Presidenza del Consiglio dei Ministri) un esemplare o copia della opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
(Il Ministero della cultura popolare è stato soppresso con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163)
2. Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
3. Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
(Comma così inserito dall'art. 7, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518)
4. Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.

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