Legge del 1941 numero 633 art. 103


TITOLO III - Disposizioni comuni CAPO I - Registri di pubblicità e deposito delle opere

1. È istituito presso [il Ministero della cultura popolare] la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
(Il Ministero della cultura popolare è stato soppresso con D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163)
2. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
3. In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
4. Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
(Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518)
5. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
6. La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
7. I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici.
(Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518)

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