Legge del 1939 numero 1966 art. 2


Le società di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni (Ora, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) di concerto col Ministro per la grazia e giustizia (Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361).
L'autorizzazione sarà revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati.

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