Legge del 1939 numero 1089 art. 35


CAPO IV (Disposizioni sulla esportazione ed importazione) - SEZIONE I (Esportazione)

[1. È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.
2. Il divieto riguarda anche:
a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;
b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione a mostre e raduni internazionali;
c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.
3. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.
4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.
5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali].
La presente legge è stata abrogata dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

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